La pensione di invalidità, erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), è un importo che spetta ai soggetti che presentano patologie acquisite oppure congenite, e si concretizza in un assegno mensile a favore degli aventi diritto.
Il presupposto di base è che le persone affette da determinate invalidità, appositamente individuate a livello normativo e previdenziale, non possono espletare un’attività lavorativa e, pertanto, sono titolari della pensione di invalidità, non potendo provvedere da soli dal proprio sostentamento.
Recentemente l’INPS ha predisposto l’aumento dell’importo della pensione di invalidità, per alcuni segmenti di titolari di questo strumento previdenziale per il quale, in generale, è indispensabile presentare apposita domanda.
La pensione di invalidità: chi ne ha diritto
Qui di seguito presentiamo alcune informazioni relative al momento in cui scriviamo, ma si consiglia di fare sempre riferimento alle fonti ufficiali aggiornate.
Per quanto riguarda la pensione di invalidità, il cittadino che intenda usufruire del sostegno economico, data l’impossibilità di generare un reddito a causa dello stato di malattia, deve necessariamente inoltrare domanda all’INPS.
Tale domanda dovrà essere accompagnata da una serie di documenti che attestino la condizione di patologia a carico del richiedente, in primis il certificato medico che attesta la malattia e la percentuale di invalidità.
La pensione di invalidità spetta a coloro che soffrono di una delle patologie, sia dalla nascita che acquisite in seguito, in conseguenza di cui la capacità di lavorare, e quindi di sostentarsi, sia ridotta a meno di un terzo.
In alcuni casi di patologie particolarmente invalidanti, insieme alla pensione di invalidità INPS è riconosciuta al titolare anche la cosiddetta pensione di accompagnamento, come previsto dalla L. 469 del 1971; nell’art. 74 della legge sono individuate le categorie di soggetti che hanno diritto a vedersi riconosciuta l’indennità di accompagnamento.
Anche per tale prestazione, lo stato di malattia deve essere verificato da un’apposita commissione medica predisposta dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
La domanda di pensione di invalidità ed eventualmente di accompagnamento deve essere inoltrata unicamente per via telematica; dal 1 ottobre 2020, il possesso delle credenziali SPID relative all’identità digitale consentono l’accesso ai servizi digitali dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate e dei portali della Pubblica Amministrazione.
Il sistema indicherà, al momento della richiesta, i documenti necessari a inoltrare l’istanza e che devono essere caricati in formato digitale sulla piattaforma appositamente predisposta; in alternativa, i Centri di Assistenza Fiscale e i Patronati svolgono il servizio di invio di domande di pensione di invalidità, su richiesta degli interessati.
Le mensilità percepite dagli aventi diritto sono 13 e comprendono le 12 mensilità ordinarie più la tredicesima, erogata durante il mese di dicembre di ogni anno.
L’incremento della pensione di invalidità: a chi spetta e come richiederla
Recentemente, la pensione di invalidità civile è stata oggetto di revisione, da parte del Governo, in occasione della discussione della nuova Legge di Bilancio. A questo proposito, lo Stato ha previsto l’aumento della pensione di invalidità con la cosiddetta pensione di cittadinanza, fino al raggiungimento di un importo minimo di 780 euro mensili.
La pensione di invalidità incrementata spetta ai pensionati che abbiano compiuto i 67 anni di età e che siano in possesso di un valore ISEE non superiore a 9.360 euro, nel caso in cui l’abitazione si vive sia in locazione, mentre l’importo scende a 7.560 euro con una casa di proprietà.
L’aumento della pensione di invalidità civile per le altre categorie
Per tutte le categorie che non rientrano nell’area di intervento degli aumenti derivanti dalla pensione di cittadinanza, è comunque previsto un incremento della pensione di invalidità civile, secondo i parametri che seguono.
Come specificato nel sito dell’Inps, www.inps.it, a partire dalla pensione di novembre 2020 è prevista una maggiorazione cosiddetta sociale, a favore di determinate categorie di cittadini che già percepiscono la pensione di invalidità civile, e in particolare quelli con invalidità al 100%, nonché per non udenti, non vedenti e titolari di inabilità, come previsto dall’ex lege 222 del 1984.
L’aumento massimo delle pensioni può raggiungere il tetto di 651,51 euro, pari a 13 mensilità; tale beneficio, riconosciuto già dal 2001 agli aventi diritto con età superiore a 60 anni, è esteso ai soggetti sordi e ciechi assoluti, a partire dal 18esimo anno d’età; come si può notare, il segmento di popolazione interessato dal beneficio è piuttosto ampio.
Per alcune categorie di invalidi, come i non vedenti, i non udenti e gli inabili, non è necessario presentare istanza di adeguamento, in quanto quest’ultimo è attribuito d’ufficio, con inizio di decorrenza dal 20 luglio 2020.
Con riferimento ai titolari di pensione di invalidità per gli inabili riconosciuti ai sensi dell’ex lege del 1984, invece, il requisito indispensabile per l’incremento dell’importo mensile spettante è l’invio di un’apposita domanda, che può essere presentata mediante l’assistenza dei patronati, dei CAF oppure attraverso i canali telematici dell’INPS.
É importante sottolineare che, per usufruire della maggiorazione della pensione di invalidità 2020, il richiedente deve rientrare nelle fasce di reddito previste dalla normativa, e che comprendono un reddito annuo non superiore a 8.469,63.
Per verificare eventuali maggiorazioni spettanti ai coniugati, alle specifiche previsioni riguardanti il calcolo reddituale, è opportuno consultare il sito dell’INPS, all’apposita sezione inerente l’incremento delle prestazioni di invalidità civile. In alternativa, i patronati e i Centri di Assistenza Fiscale sapranno fornire tutte le indicazioni necessarie a verificare la propria posizione e a inviare, eventualmente, la richiesta all’INPS.



