Accessibilità e trasporti: viaggiare in serenità

Sovente nei nostri articoli parliamo di “accessibilità” e riteniamo che ciò sia più che doveroso vista l’importanza di questo tema. “Accessibilità” significa innanzitutto possibilità, parità e uguaglianza.

Sia che si tratti di accessibilità fisica che di accessibilità culturale, la società ha preso piena coscienza di quanto sia indispensabile eliminare le barriere che impediscono l’uguaglianza tra le persone.

Non si deve però pensare che rendere qualcosa accessibile significhi renderlo specifico per chi ha una qualche forma di disabilità, bensì significa progettare una cosa che sia usufruibile dal più alto numero di persone possibile, quindi da normodotati, disabili, anziani, individui con difficoltà di vario genere, ecc.

Gli enti locali e territoriali negli ultimi anni si sono impegnati molto per creare progetti urbanistici accessibili in modo da rendere le città posti fruibili da tutti.

Un aspetto importante e specifico in questo caso riguarda il trasporto pubblico.

Nel nostro paese esiste un quadro di normative specifiche che riguardano la disabilità e in particolare l’accessibilità delle persone disabili nei vari campi sociali e luoghi pubblici. Tutto questo quadro normativo che va dalla legge antidiscriminatoria alla famosa legge 104 ha permesso di creare una serie di regole che devono essere rispettate per permettere una piena inclusività in tutti i campi.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici questi dovrebbero essere accessibili per tutti, quindi utilizzabili da persone disabili ma anche per esempio da persone anziane con difficoltà motorie o da chi spinge una carrozzina o un passeggino.

Abbiamo utilizzato il condizionale perché, come spesso abbiamo notato quando affrontiamo tematiche così delicate, ciò che è ovvio e giusto si scontra con una realtà del tutto diversa.

Capita troppo spesso infatti di vedere persone in difficoltà ad accedere all’uso di treni e bus e costrette a farsi rimborsare il biglietto perché impossibilitate ad usufruire del mezzo.

Un fatto del genere, oltre innanzitutto a creare un disagio alla persona, mette la stessa in uno stato di discriminazione ed esclusione sociale.

Le compagnie di trasporto e gli enti locali sono dunque chiamati in causa al fine di creare una collaborazione che permetta una rete di trasporti accessibile per tutti a cominciare non solo dalla struttura dei mezzi ma anche da tutto ciò che favorisce la mobilità e una serena percezione del viaggio.

Vediamo dunque quali sono le caratteristiche principali e fondamentali che consentono ad una rete di trasporti di essere accessibile.

Innanzitutto le fermate devono essere utilizzabili da tutti, quindi prevedere la presenza di scivoli per accedere alle banchine che devono essere a loro volta sufficientemente larghe; non devono essere presenti elementi architettonici e pilastri lungo il percorso che vadano ad ostacolare il passaggio di una carrozzina; devono essere previste delle zone di riparazione con tettoie e dei segnalatori acustici per segnalare la presenza di altri mezzi.

Per quanto riguarda poi più precisamente i veicoli attrezzati questi devono avere un pianale ribassato e una pedana estraibile per permettere di salire agevolmente anche a una persona in carrozzina. Inoltre devono essere previsti degli alloggiamenti appositi con sistemi di sicurezza (come ad esempio apposite cinture) per le carrozzine. I veicoli devono poi essere dotati di dispositivi sonori che segnalino le fermate e di informazioni facilmente leggibili sulla direzione e il tragitto seguito dal veicolo.

Un altro aspetto rilevante riguarda la formazione del personale che, a detta degli utenti, spesso risulta impreparato e incapace di affrontare le eventuali situazioni di difficoltà. Potrebbe essere utile in questo caso prevedere una formazione specifica al fine di fornire agli autisti i mezzi e le capacità per utilizzare i veicoli attrezzati e aiutare le persone che si trovassero in una qualsiasi situazione di disagio.

Questi semplici elementi e accorgimenti, laddove presenti, rendono la rete di trasporti urbana veramente usufruibile da tutti e va quindi ad evitare qualsiasi forma di discriminazione sociale.

Disabilità: come può (e deve) avvenire l’integrazione nel sociale?

L’espressione “integrazione sociale” nel suo significato più ampio comprende sia l’integrazione del disabile in famiglia che quella scolastica. In quest’ottica ci limiteremo a considerare soltanto alcuni aspetti dell’integrazione, in riferimento a situazioni di disabilità ed escludendo quelli che non si realizzano né in famiglia, né a scuola e neppure al lavoro. In tal senso, soprattutto a partire dal 1970 i comuni (in quantità sempre maggiore) hanno organizzato centri estivi e soggiorni climatici residenziali per tutti i minori, compresi quelli con disabilità. Per i ragazzi disabili luoghi come questi rappresentano certamente ottime occasioni di socializzazione. Tale situazione è importante anche per i genitori del ragazzo. Vivere lontano dal proprio figlio può inizialmente creare un senso di vuoto (in misura maggiore nella madre) ma, con il trascorrere del tempo, permette anche di rilassarsi poiché le preoccupazioni per il figlio -sebbene siano sempre presenti- tendono ad attenuarsi, poiché i genitori sono consapevoli che egli si trova al sicuro. A livello giuridico, l’articolo 23 della legge 104 del 5 Febbraio 1992, nota anche come “legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è dedito alla “rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative”. Notevoli sono stati anche i progressi fatti in questo campo. Ad esempio è diventato sempre più frequente incontrare persone disabili nelle piscine pubbliche o sulle piste da scii. C’è da augurarsi che eventi di questo genere si verifichino sempre di più , tra i quali ad esempio quelli relativi alla pratica delle discipline dell’atletica (corse veloci e di resistenza, salti, lanci ecc.) e di vari altri sport (individuali o di gruppo). L’utilità dello sport praticato da persone disabili è stato messo in luce in una ricerca condotta da illustri studiosi, tra i quali in particolare Ruiz, Gil, Fernandez – Pastor e Peran. Lo studio ha preso in analisi i benefici ottenuti dalla pratica sportiva nell’arco di quattro anni. Già al termine del primo anno è stata riscontrata una considerevole perdita di peso grasso e un aumento del tono muscolare e osseo (in particolare nelle femmine). Sono poi migliorate le performances sportive rispetto a quelle di partenza (resistenza, velocità, salti, lanci ecc.). Effetti positivi sono stati anche riscontrati relativamente all’autostima, all’autonomia, all’impegno, alla perseveranza e alla formazione dello spirito di gruppo. Notiamo quindi come tutte le varie tipologie di sport costituiscano un canale attraverso il quale avviene l’accettazione e l’integrazione delle persone affette da disabilità. Agendo in questo modo, indipendentemente dallo sport che pratichiamo, vinceremo la partita più importante, cioè quella della solidarietà.

Regole per le assunzioni di disabili in azienda

Dal primo gennaio dell'anno scorso sono scattate nuove regolamentazioni per quanto riguarda l’assunzione di persone disabili nelle aziende sia pubbliche che private.

Il decreto collettivo del Jobs Act (decreto legislativo n’185/2016) ha infatti inserito delle modifiche nella normativa vigente riguardante l’inserimento in azienda delle categorie protette.

In particolar modo le modifiche riguardano il numero di dipendenti disabili da assumere obbligatoriamente a seconda del numero dei dipendenti di una particolare azienda. Dal primo gennaio l’obbligo di assunzione è passato infatti a scattare dalla quindicesima unità e non più dalla sedicesima come accadeva prima del decreto.

Nello specifico i datori di lavoro nel riservare le quote di assunzione per i lavoratori di categorie protette devono rispettare le seguenti fasce:

  • Aziende con un numero di dipendenti che va da 15 a 35: 1 posto;

  • Aziende con un numero di dipendenti che va dai 36 ai 50:2 posti;

  • Aziende che hanno più di 50 dipendenti: il 7% della forza lavoro.

Il correttivo del Jobs Act interviene anche sul computo della quota di riserva; si tratta (come sancisce l’articolo 3 della legge 68/99) del numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che il datore di lavoro è tenuto ad assumere.

Vanno infatti considerati nella quota di riserva anche i lavoratori già assunti, non necessariamente attraverso il collocamento mirato, che abbiano una capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

Il nuovo regolamento, che interviene anche sulle sanzioni relative agli inadempimenti come vedremo più avanti, è entrato in vigore dal primo gennaio di quest’anno. I datori di lavoro hanno tempo sessanta giorni per presentare i documenti dal momento in cui scatta l’obbligo di assunzione.

Questi decreti, a partire dalla già esistente L.68/99, sono stati pensati per tutelare l’inserimento dei lavoratori disabili all’interno delle aziende o comunque delle persone facenti parte delle categorie protette (quindi non solo disabili fisici o psichici, ma anche invalidi del lavoro o per servizio, invalidi di guerra, non vedenti e sordomuti, profughi italiani, vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, vedove di deceduti a causa del lavoro e altre categorie da tutelare).

Come abbiamo già accennato il correttivo del Jobs Act è intervenuto anche nella modifica delle sanzioni per le aziende inadempienti all’obbligo di assunzione andando ad aumentarne la cifra sanzionatoria.

Infatti la sanzione amministrativa prevista è di 153,20 euro per ogni disabile non assunto e per ogni giorno di scopertura (cifra che corrisponde a cinque volte la misura del contributo esonerativo); se l’azienda sanzionata presenta agli uffici di competenza i documenti per l’assunzione del lavoratore disabile attraverso la “diffida” la sanzione diminuisce a 38,30 euro per ogni giorno di scopertura e ogni mancata assunzione.

Ovviamente le leggi vigenti in Italia vogliono tutelare entrambe le parti, sono infatti previsti dei contributi e delle agevolazioni per le aziende che assumono lavoratori appartenenti alle categorie protette. Inoltre, se le aziende si trovano in stato di crisi possono essere momentaneamente sospese dagli obblighi di assunzione.

In particolare questo riguarda le aziende che si ritrovano in mobilità, in fallimento o in liquidazione, in ristrutturazione, con contratti di solidarietà, che abbiano richiesto l’intervento della Cgis.

In caso di mobilità, l’esonero all’assunzione obbligatoria, riguarda tutto il periodo della mobilità stessa.

Il diritto alla possibilità di sospendere l’obbligo di assunzione può essere concesso dal Servizio Provinciale Competente per un periodo massimo di tre mesi rinnovabile una sola volta.

Quello che le aziende devono tener bene presente con il nuovo anno è che viene eliminato il cosiddetto regime transitorio della legge 68/99; in sostanza secondo tale regime le aziende con un numero di dipendenti da 15 a 35 erano esonerate dagli obblighi di collocamento obbligatorio fino al momento di nuove assunzioni, con il nuovo correttivo invece al raggiungimento delle 15 unità scatta l’obbligo di assunzione per una persona appartenente alle categorie protette.

Agevolazioni e contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI FISCALI MONTASCALE, MOBILITÀ, DISABILI

Detrazione fiscale, contributi e agevolazioni per montascale e abbattimento barriere architettoniche

VERSIONE AGGIORNATA 2021

Anche nel 2021 si riconferma come negli anni passati la presenza di significativi incentivi e detrazioni fiscali per l'installazione di montascale e altre diverse tipologie di impianti per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, con la presenza ad esempio delle consuete detrazioni fino al 50%.

Quest'anno la novità di cui tutti parlano riguarda poi il cosiddetto SUPERBONUS 110%.

Poiché la questione è complessa e in continua evoluzione, per informazioni precise e veritiere è consigliabile fare riferimento alle fonti di informazione ufficiale istituzionali nel momento in cui si è interessati ad approfondire il tema.

Per informazioni sull'installazione di montascale e altri ausili sul tuo territorio scrivi tramite il modulo:

INFORMAZIONI E PREVENTIVO

VERSIONE 2019 (archivio)

AGEVOLAZIONI

IVA RIDOTTA

La principale agevolazione prevista dalla legge per i prodotti destinati all’uso di disabili certificati è quella dell’IVA che passa dal 22% attuale al 4%.

DETRAZIONI FISCALI

Le detrazioni fiscali sono principalmente 2 e non sono cumulabili:

  • 19% - dall’imposta lorda il contribuente disabile certificato detrae, in un’unica soluzione il 19% dell’intera spesa sostenuta
  • 50% - dall’imposta lorda il contribuente disabile certificato detrae un importo pari al 50% della spesa sostenuta (al netto del contributo di cui alla legge 13/1989) fino ad un massimale di € 96.000,00 per ogni singola unità immobiliare. Questa detrazione può essere richiesta da chiunque effettua lavori destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche in un immobile di proprietà o in locazione. Non è necessario la residenza nell’immobile oggetto dell’intervento e nemmeno che l’immobile sia di proprietà di chi effettua l’intervento.

CONTRIBUTI

Diversamente dall’Iva ridotta e dalle detrazioni fiscali che sono atti compiuti dal contribuente, i contributi sono azioni messe in campo dallo Stato italiano attraverso le sue istituzioni centrali e/o locali.

DIRITTO AL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA L. 13/89
  • Soggetti con invalidità attestata da certificato medico
  • Famigliari che hanno a carico un soggetto con invalidità attestata da certificato medico
  • Proprietari di un appartamento in cui risiede un soggetto con invalidità attestata da certificato medico
  • Condomini in cui risiede/risiedono soggetto/i con invalidità attestata da certificato medico
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Premesso che il costo dell’impianto è sempre comprensivo di IVA, il contributo è così composto:

  • rimborso totale del 100% fino ad una spese pari a € 2582,28.
  • rimborso del 25% sulla quota eccedente per costi da € 2582,28 a € 12.911,42.
  • rimborso del 5% sulla quota eccedente per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69.
DOCUMENTI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Per la domanda di contributo nel Comune di residenza del disabile attestato, sarà necessario presentare all’Ufficio Protocollo:

  • Marca da bollo di € 16,00
  • Copia della carta d’identità e codice fiscale (del richiedente e/o dell’avente diritto)
  • Certificato medico attestante l’invalidità oppure altro documento equivalente
  • Preventivo di spesa e documentazione tecnica
  • Modulo di domanda di contributo compilato
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • Copia di verbale d’assemblea che autorizza l’opera (solo per residenti in condomini)

Nota: Le informazioni sopra riportate vogliono essere solamente un aiuto orientativo e non rappresentano impegno per lo scrivente che declina ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni. Si raccomanda di rivolgersi sempre al proprio commercialista di fiducia oppure ad un ente specializzato.


VERSIONE 2018 (Archivio):

detrazione fiscale 50, agevolazioni fiscali, contributi montascale, legge 104

La nostra legislatura prevede diverse agevolazioni e detrazioni per i disabili, in particolar modo per tutto ciò che riguarda la deambulazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Una buona notizia che abbiamo accolto con gioia è la riconferma di tali agevolazioni anche per tutto l’anno 2018, con alcune varianti e alcuni miglioramenti.

Il governo, infatti, nell’attuale legge di bilancio ha mostrato di tenere in considerazione le particolari problematiche di chi si trova ad affrontare una disabilità in famiglia o ha la necessità di affrontare delle spese di ristrutturazione che permettano a sé stesso o ad una persona cara di condurre una vita il più possibile agevole nonostante la presenza di problematiche o difficoltà deambulatorie.

Quindi anche quest’anno chi vorrà installare un montascale nella propria abitazione privata o condominio, o per esempio vorrà acquistare ausili alla mobilità potrà usufruire di interessanti scontistiche.

Inoltre rientrano nelle agevolazioni previste dall’attuale legge 104 tutti i lavori che in diversi modi contribuiscono all’abbattimento delle barriere architettoniche, quindi non solo l’installazione di montascale o pedane elevatrici, ma anche l’adeguamento di bagni e sanitari e il rifacimento del bagno al fine di renderlo accessibile con l’installazione di vasche con porta e vasche per anziani con sportello o docce attrezzate.

Facciamo quindi un po' di chiarezza e vediamo nel dettaglio quali sono queste detrazioni e le procedure per ottenerle.

La detrazione IRPEF per l’installazione di ausili come montascale o pedane elevatrici rimane al 50% con un tetto di spesa di 96000 euro.

Montascale a poltroncina o montascale a piattaforma e mini ascensori hanno ancora IVA agevolata al 4% e godono inoltre della detrazione del 19% sull’intera spesa di acquisto.

Secondo la normativa, hanno diritto alla detrazione al 19% sull’importo di acquisto di questi ausili le persone che presentino minorazione fisica o psichica, tale da comportare menomazioni funzionali permanenti che rendono difficoltoso il movimento.

La detrazione al 50% sulla spesa sostenuta per l’installazione di montascale o piattaforme può essere richiesta dal contribuente indipendentemente dallo stato di salute, che esegue l’installazione nel proprio immobile pur ché situato in Italia.

Per la richiesta della detrazione al 19% il richiedente dovrà conservare tutte le fatture che dovranno poi essere presentate nella dichiarazione dei redditi (procedura analoga alla richiesta di detrazioni per le spese mediche).

Per la richiesta delle detrazioni al 50%:

° i pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario riportando nella causale installazione di montascale o installazione di piattaforma elevatrice ai fini di abbattimento barriere architettoniche;

° riportare il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;

° riportare il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico.

Il rimborso di tali spese sarà effettuato a partire dall’anno successivo della dichiarazione dei redditi suddiviso in dieci rate di uguale importo.

Questo in generale è ciò che di sostanziale emerge dalla lettura della legge; andremo poi a trattare in modo più esauriente alcuni temi specifici come ad esempio le agevolazioni per l’acquisto di auto o di scooter elettrici, le agevolazioni per i caregivers familiari e altre tematiche di particolare interesse e utilità per disabili e anziani.


VERSIONE 2017 - ARCHIVIO:

agevolazioni montascale | detrazioni montascale 2017Con l’approvazione della Legge di Bilancio è stato prorogato ufficialmente fino al 31 dicembre 2017 il bonus ristrutturazioni e le detrazioni Irpef del 50%. Vediamo di fare chiarezza su cosa si tratta e quali sono i requisiti e le modalità corrette per richiederlo. Il Bonus verrà concesso per un massimo di 96.000 euro ad unità immobiliare e le spese sostenute verranno rimborsate a rate per un periodo di 10 anni.

Il Bonus ovviamente può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’Irpef per effettuare lavori di ristrutturazione alla propria abitazione privata o a parti comuni di condomini o residence. Tra i lavori possibili troviamo ad esempio (oltre a lavori di abbellimento), l’installazione di impianti per il risparmio energetico, interventi per la messa in sicurezza dell’immobile o di ripristino dello stesso a causa di eventi calamitosi, restauro architettonico, creazione di rimesse, cancelli, posti auto.

Sottolineiamo inoltre che rientrano nelle ristrutturazioni previste dal Bonus anche tutti i lavori che riguardano l’eliminazione di barriere architettoniche e la creazione di bagni attrezzati, montascale, montacarichi, ascensori e tutti i possibili strumenti idonei alla mobilità di portatori di handicap.

Guardiamo nel dettaglio come fare per l'eventuale installazione di un montascale in un edificio privato o condominiale.

La legge prevede la detrazione dall'imposta lorda del 19% sull'intera spesa sostenuta e del 50% della spesa sostenuta fino a un massimale di 96.000 euro su ogni singola unità. Le detrazioni del 50% possono essere sfruttate da qualsiasi persona decida di fare dei lavori, mentre quelle del 19% solo dai cittadini disabili.

Per ottenere le detrazioni del 19 % è necessario conservare tutte le fatture e il rimborso avverrà nel 730 (come per le spese mediche), per le detrazioni al 50 % è necessario che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico bancario (con apposita causale) e che venga riportato il codice fiscale dell'intestatario delle fatture, in questo caso il rimborso verrà spalmato in dieci rate annuali.

Per quanto riguarda i contributi è necessario far richiesta per essere inseriti in una graduatoria; le erogazioni verranno fatte in base a due fattori: grado di invalidità e ordine cronologico della domanda di contributo. Va da se che se dovessero esaurirsi i fondi per l'anno in corso la richiesta sarà inserita nelle pratiche dell'anno successivo.

Vediamo ora che documenti servono per poter chiedere le detrazioni:

  • un certificato medico nel quale vengano attestate le patologie del soggetto richiedente con le conseguenti disabilità e le difficoltà permanenti che ne derivano;
  • il certificato dell’Asl di competenza se si tratta di invalidità totale;
  • l’autocertificazione di ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente le detrazioni con la descrizione dettagliata delle barriere architettoniche che impediscono la mobilità del soggetto;
  • descrizione delle opere di ristrutturazione previste;
  • dichiarazione di fine lavori.

Successivamente alla presentazione della domanda il comune di competenza farà le adeguate verifiche.

E’ importante ricordare che per ottenere le agevolazioni, i lavori non devono essere già stati iniziati ma devono avere data di inizio posteriore alla domanda di contributo.

La realizzazione di lavori di ristrutturazione finalizzati all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche beneficiano inoltre dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% (che riguarda non solo i lavori effettuati sull’immobile ma anche i mezzi destinati alla mobilità del disabile e tutte le eventuali strumentazioni tecniche necessarie all’autosufficienza del soggetto anziano o disabile). L’agevolazione dell’Iva al 4% è consentita solo se l’acquirente è il disabile stesso o al massimo un suo famigliare.

Le detrazioni al 50% che coprono tutti i lavori destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche non coprono invece l’acquisto di sussidi tecnici e informatici se pur destinati a soggetti disabili, rientrano però nelle detrazioni al 19 %.

Riassumendo quanto detto finora esistono diverse agevolazioni rivolte a chi ha la necessità di adattare la propria dimora alle proprie esigenze di autonomia e mobilità:

  • detrazioni al 50%;
  • detrazioni al 19%;
  • contributi;
  • iva al 4 %.

Sarà dunque compito del soggetto verificare se la propria situazione rientra nella condizioni previste dalle varie agevolazioni e se eventualmente queste sono cumulabili oppure no.

 

NOTA: le informazioni sopra riportate vogliono essere unicamente un aiuto orientativo e non rappresentano un impegno per lo scrivente, che declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni.