Scooter elettrici e sicurezza stradale

Esistono delle precise norme di circolazione per gli scooter elettrici nel momento in cui si trovano sul suolo pubblico.

Tutte queste norme sono regolate dal Codice della strada e dal suo regolamento di attuazione che ha visto la nascita di alcune novità per quanto riguarda i disabili.

Innanzitutto l'articolo 46 del decreto legislativo n'285 del 1992(codice della strada), modificato dalla legge del 29 luglio 2010 stabilisce che non rientrano nella definizione di veicolo "le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore".

Vediamo dunque di chiarire cosa si intende per ausili medici. La ditta costruttrice deve dichiarare che il prodotto è costruito secondo le norme comunitarie vigenti, che è stato concepito per soggetti con difficoltà di deambulazione che siano però in grado fisicamente e mentalmente di guidare un veicolo elettrico. Inoltre il mezzo deve essere stato prodotto in conformità alla normativa europea.

Il codice della strada stabilisce quindi che le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili non sono veicoli; ne deriva dunque che è consentito loro circolare nelle zone riservate ai pedoni.

Il comportamento dei pedoni è regolato all'articolo 190 che riporta: " Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservata ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.

Nello specifico non rientrano nella definizione di "veicolo" le macchine ad uso di bambini o di invalidi, che devono avere determinate caratteristiche e non superare particolari limiti tra cui:

-lunghezza massima di 1,10m;

-altezza massima di 1,35m;

-potenza massima del motore di 1kw;

-velocità massima di 6Km/h.

La "macchina" deve inoltre essere iscritta al Repertorio secondo quello che prevede il decreto del Ministero della Salute del 20 febbraio 2007 "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n'46" e la dichiarazione secondo la quale il prodotto è iscritto come "dispositivo medico" su di una tabella riepilogativa in cui vengono riportati marca, tipologia, modello e numero di iscrizione al Repertorio.

NOTA: le informazioni sopra riportate sono fornite unicamente a scopo indicativo, si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni.

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